Il danneggiato da un sinistro stradale può cedere il proprio credito risarcitorio a un terzo, non trattandosi di un diritto strettamente personale e non esistendo al riguardo diretti o indiretti divieti normativi. Detto terzo è legittimato ad agire, in vece del cedente, in sede giudiziaria per l’accertamento della responsabilità dell’altra parte e per la condanna di questa, e del suo assicuratore per la responsabilità civile, al risarcimento dei danni.
NDR: in tal senso Cass. n. 11095 del 13/05/2009.
Tribunale di Roma, sentenza del 20.4.2021, n. 6622
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