L’ente proprietario di una strada è obbligato a provvedere alla manutenzione di essa ed a prevenire situazioni di pericolo per gli utenti in quanto tale obbligo è imposto dall’art. 14 d.lgs. 285/1992 (codice della strada). L’obbligo di prevenire le situazioni di pericolo e di mantenere in efficienza le strade aperte al pubblico transito comporta, per l’ente proprietario, il correlato obbligo di prevenire e, se del caso, segnalare qualsiasi situazione di pericolo o di insidia inerente non solo alla sede stradale ma anche alla zona non asfaltata sussistente ai limiti della medesima, posta a livello tra i margini della carreggiata e i limiti della sede stradale (“banchina”), tenuto conto che essa fa parte della struttura della strada e che la relativa utilizzabilità, anche per sole manovre saltuarie di breve durata, comporta esigenze di sicurezza e prevenzione analoghe a quelle che valgono per la carreggiata. In applicazione dei predetti principi deve pertanto ritenersi che l’obbligo di manutenzione, gestione e pulizia di cui all’art. 14 d.lgs. cit. non si estende, né può parimenti ritenersi esigibile che si estenda, a tutto quanto presente in fondi adiacenti la sede stradale – a fortiori se di proprietà di terzi – laddove l’asserita insidia non si trovi proprio ai margini della carreggiata ovvero, in altri termini, ai limiti della stessa così da costituire un concreto ed effettivo pericolo per la circolazione veicolare o pedonale (nella specie alcun profilo di colpa ex art. 2043 c.c. può rinvenirsi in capo all’ente proprietario della Strada cui è occorso il sinistro considerato che la vegetazione presente nel fondo privato adiacente alla sede stradale non può ritenersi soggetta alla manutenzione da parte dell’ente gestore della strada ai sensi e per gli effetti degli obblighi previsti dall’art. 14 d.lgs. citato).
NDR: in argomento Cass. 18325/2018.
Tribunale di Milano, sentenza del 16.4.2021, n. 3176
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