In base al combinato disposto degli artt. 4 della L. n. 168/2002 e 3 della direttiva Ministero Interni 2009, emerge che, mentre è sempre consentita la collocazione su autostrade e strade extraurbane di autovelox e, dunque, la contestazione differita dei verbali di eccesso di velocità, nel caso, invece, di strade urbane di scorrimento ed extraurbane non principali, occorre che la contestazione differita mediante l’utilizzo di autovelox trovi una giustificazione nell’elevato tasso di incidentalità, che il Prefetto ha l’onere di ricavare da un’attività istruttoria procedimentalizzata e che si basa sulla richiesta di informazioni del Comando di Polizia Municipale e dell’ente proprietario.
Cassazione civile, ordinanza del 28.07.2021, n. 21604
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