Richiesta stragiudiziale di risarcimento danni ex art. 145 cod. ass.

La richiesta stragiudiziale di risarcimento del danno, di cui all’art. 145 cod. ass., intanto può dirsi inidonea a rendere proponibile la domanda di risarcimento, in quanto sia priva dei requisiti minimi per il conseguimento dello scopo, ovvero abbia contenuti tali da non mettere l’assicurazione di fare il proprio lavoro: accertare le responsabilità, stimare il danno, formulare l’offerta. Il sistema di cui all’art. 142 cod. ass. è dunque in sé conchiuso e disciplinato integralmente dalla legge, con la conseguenza che l’omissione della dichiarazione di cui si discorre, non essendo ostativa alla liquidazione del danno né recando pregiudizio alcuno all’assicuratore, non impedisce la formulazione dell’offerta e non rende improponibile la successiva domanda giudiziale.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 3.6.2021, n. 15445

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