Opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione: tardività e conseguenze

A norma dell’art. 6 d.lgs. 150/2011, l’opposizione avverso l’ordinanza di ingiunzione deve essere proposta con ricorso al Giudice di Pace entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica del provvedimento prefettizio (nel caso che ci occupa l’ordinanza prefettizia risulta notificata il 9 aprile 2018 laddove il ricorso in opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione risulta proposto con ricorso in appello depositato in data 10 maggio 2018, ossia al trentunesimo giorno; da tanto deriva il rigetto dell’appello, stante la inammissibilità-tardività della spiegata opposizione ad ordinanza ingiunzione per essere stata proposta oltre il termine di cui all’art. 6 d.lgs. 150/2011).

Tribunale di Roma, sentenza del 15.3.2021, n. 4568

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