Risarcimento del danno per i congiunti di persona sopravvissuta al sinistro

Va confermato l’orientamento che riconosce il risarcimento del danno anche in favore dei prossimi congiunti di persona che, pur sopravvissuta a seguito di sinistro stradale, abbia tuttavia patito un danno talmente grave da comportare immediati riflessi anche sulle persone a sè più vicine. Sotto questo profilo, è ovviamente essenziale che la parte attrice dia prova – anche presuntiva – del danno patito, dovendosi evitare qualsiasi forma di automatismo. La prova può essere presuntiva e può derivare tanto dalla gravità delle lesioni riportate dal congiunto quanto dal rapporto sussistente tra il congiunto e il danneggiato di riflesso; con la precisazione che, ai fini della quantificazione del danno, è necessario che la parte dia prova concreta e rigorosa dello sconvolgimento delle proprie abitudini di vita e della perdita del rapporto con il macroleso, dovendosi altrimenti assestare il risarcimento su importi minimi.

NDR: in argomento si veda Cass. n. 2228 del 16/02/2012 (“La prova del danno non patrimoniale, patito dai prossimi congiunti di persona resa invalida dall’altrui illecito, può essere desunta anche soltanto dalla gravità delle lesioni, sempre che l’esistenza del danno non patrimoniale sia stata debitamente allegata nell’atto introduttivo del giudizio”), Cass. n. 2788 del 31/01/2019 (“Il danno non patrimoniale, consistente nella sofferenza morale patita dal prossimo congiunto di persona lesa in modo non lieve dall’altrui illecito, può essere dimostrato con ricorso alla prova presuntiva ed in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta”) e Cass. n. 11212 del 24/04/2019 (“Il danno non patrimoniale, consistente nella sofferenza morale patita dal prossimo congiunto di persona lesa in modo non lieve dall’altrui illecito, può essere dimostrato con ricorso alla prova presuntiva ed in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta)”.

Tribunale di Lecce, sentenza del 12.3.2021, n. 1022

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