L’obbligo di custodia del gestore della strada si estende anche alla banchina

È configurabile la responsabilità per cosa in custodia ex art. 2051 c.c. a carico del proprietario o concessionario della strada, stante la disponibilità e la possibilità effettiva di controllo della situazione della circolazione stradale, delle carreggiate e delle zone pertinenti, riconducibile ad un rapporto di custodia.

La custodia esercitata dal proprietario o gestore della strada, quindi,  non è limitata alla sola carreggiata, ma si estende ai margini della carreggiata (“banchina”) e altresì, ancora più ampiamente, agli gli elementi accessori e pertinenze, anche inerti, atteso che anche le cose normalmente innocue sono suscettibili di assumere ed esprimere potenzialità dannose in ragione di particolari circostanze e in particolare in conseguenza di un processo dannoso provocato da elementi esterni.

A tale stregua, l’obbligo di custodia si estende, dunque, anche alle cunette, alle scarpate laterali e alle eventuali barriere laterali di sicurezza con funzione di contenimento e protezione della sede stradale.

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 09.07.2021, n. 19610

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