Qualora le forze dell’ordine diano atto che sul luogo del sinistro non vi erano persone in grado di riferire sui fatti, va esclusa in radice la rilevanza ed anche l’ammissibilità della testimonianza richiesta poiché la stessa si porrebbe in netto contrasto con quanto attestato in un atto pubblico che fa fede fino a querela di falso.
Tribunale di Foggia, sentenza del 4.3.2021, n. 542
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