Va ribadito il principio di diritto secondo il quale, con riferimento alle controversie aventi per oggetto l’iscrizione ipotecaria, ai fini della giurisdizione rileva la natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento di iscrizione suddetta, con la conseguenza che la giurisdizione spetterĂ al giudice tributario o al giudice ordinario a seconda della natura tributaria, o meno, dei crediti, ovvero ad entrambi – ciascuno per il proprio ambito come appena individuato – se quel provvedimento si riferisce in parte a crediti tributari ed in parte a crediti non tributari (nel caso di specie, dieci, delle tredici, cartelle di pagamento presupposte dalla iscrizione ipotecaria concernevano crediti di natura non tributaria, tra cui sanzioni pecuniarie per violazione della norma sulla circolazione stradale).
NDR: in tal senso Cass. SU n. 17111 del 11/07/2017 e n. 2090 del 30/01/2020.
Cassazione civile, sezione tributaria, ordinanza del 18.5.2021, n. 13311
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