Va ritenuto emerso il nesso di causalità fra la cosa in custodia, caratterizzata dalla presenza di una insidia sul manto stradale (costituita dalla presenza di ghiaccio formatosi all’interno delle buche presenti sulla strada) che poteva evitarsi soltanto con l’adozione di particolari cautele e adeguata prudenza da parte del motociclista (che pertanto deve ritenersi corresponsabile in misura del 30% nella causazione dell’evento, tenuto conto che egli, che al momento del fatto si recava al lavoro, era certamente solito percorrere quel tratto, il cui stato era conosciuto agli abitanti di zona e avrebbe richiesto maggiore prudenza e cautela) e l’evento di danno; va quindi condannato il comune convenuto essendo mancata ogni prova (che il custode Comune, su cui gravava il relativo onere ai sensi dell’art. 2051 c.c., non ha fornito), della natura fortuita della presenza dell’insidia stessa, come tale non imputabile al custode medesimo, che nulla avrebbe potuto fare per venire a conoscenza dell’insidia dunque eliminarla, anche con la maggiore diligenza possibile (anzi, è emerso dalle dichiarazioni raccolte che nel periodo in cui si verificò l’incidente quel tratto di strada era spesso interessato da episodi analoghi a quello per cui è causa).
Tribunale di Roma, sentenza del 3.3.2021, n. 3704
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