La controversia attinente in via principale all’accertamento della proprietà, pubblica o privata, di una strada o dell’esistenza di un uso pubblico su di una strada privata, per involvere posizioni di diritto soggettivo, è rimessa alla giurisdizione del giudice ordinario. Qualora, invece, considerando il petitum sostanziale in relazione alla posizione giuridica fatta valere, l’esistenza della servitù pubblica sulla strada rilevi solo incidenter tantum ai fini della valutazione degli atti impugnati, la natura privata o pubblica della strada può essere conosciuta in via incidentale dal giudice amministrativo, con efficacia limitata al giudizio, come elemento rilevante ai fini di accertare la legittimità del provvedimento impugnato che impone la regolamentazione della strada stessa, rispetto al quale la posizione lesa ha la consistenza di interesse legittimo.
NDR: in argomento, quanto alla prima parte della massima, Cass. SS.UU., 23 dicembre 2016, n. 26897 e, alla seconda, Cons. St. 31 dicembre 2020, n.2193, 11 marzo 2020, n. 1743 e 16 ottobre 2017, n. 4791.
Consiglio di Stato, sezione prima, sentenza del 25.2.2021, n. 275
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