Nell’ipotesi di investimento del pedone, la presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore, prevista dall’art. 2054, comma 1, c.c., non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, e, dunque, non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l’indagine sull’imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata ai fini del concorso di colpa, ai sensi dell’art. 1227, comma 1, c.c., ed integra un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione (nella specie emerge che il pedone non ha dato prova di aver tenuto una condotta prudente, non essendo stato dimostrato che abbia prestato la dovuta precedenza allo scooter; allo stesso modo, il conducente non ha dimostrato di aver adottato la dovuta prudenza nella conduzione del veicolo e di aver intrapreso utile manovra al fine di evitare l’impatto. Si ritiene dunque sussistente la pari responsabilità concorsuale delle parti nella determinazione dell’evento per cui è causa).
NDR: in senso conforme Cass. n. 842 del 17/01/2020.
Tribunale di Lecce, sentenza del 24.2.2021, n. 528
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