La scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione a ruolo produce solo l’effetto della irretrattabilità del credito contributivo ma non la conversione del termine di prescrizione breve (quinquennale) in quello ordinario (decennale). Tale principio si applica a tutti gli atti di riscossione coattiva di crediti di enti previdenziali, o relativi alle entrate dello Stato, tributarie, extratributarie, nonché ai crediti di regioni province comuni, nonché delle sanzioni per la violazione delle norme tributarie e amministrative. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve dell’ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo (nel caso di specie, dunque, trova applicazione il termine quinquennale previsto dall’art. 28 della L. 689/81; fattispecie in tema di opposizione proposta avverso la comunicazione preliminare di avvio della procedura esecutiva – cd. sollecito di pagamento – emesso in data 13 maggio 2016, con cui si intimava il pagamento per una contravvenzione al codice della strada rilevata nel 2005).
Tribunale di Lecce, sentenza del 22.2.2021, n. 499
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