Nell’azione diretta di risarcimento proposta dall’assicurato nei confronti del proprio assicuratore ai sensi dell’art. 149 cod. ass. per danni cagionati da altro veicolo, deve altresì essere citato il danneggiante responsabile, da individuarsi nel proprietario del veicolo antagonista, affinché la pronuncia gli sia opponibile, in vista della successiva regolazione dei rapporti tra le compagnie assicuratrici ex art. 149 comma 3 cod. ass. e dell’eventuale azione di rivalsa dell’assicuratore nei suoi confronti. In caso contrario, poiché l’omessa integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 102 c.p.c. può essere rilevata in ogni stato e grado del processo, deve dichiararsi la nullità della sentenza impugnata e, ai sensi dell’art. 354 c.p.c. rimettersi la causa al primo giudice per l’integrazione del contraddittorio nei confronti del predetto proprietario.
NDR: in argomento Cass. 7755/2020, 23480/2017 e 21896/2017.
Tribunale di Milano, sentenza del 19.2.2021, n. 1491
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