L’anomalia della condotta del pedone che, in caso di investimento al di fuori delle strisce di attraversamento, consente di ritenere superata la presunzione di responsabilitĂ esclusiva del conducente prevista “iuris tantum” dall’art. 2054, primo comma, cod. civ., non coincide con la mera inosservanza dell’obbligo di dare la precedenza ai veicoli in transito, ma esige la dimostrazione che egli, violando le regole del codice della strada, si sia portato imprevedibilmente dinanzi alla traiettoria di marcia del veicolo investitore.
NDR: in tal senso Cass. n. 24472 del 18/11/2014.
Tribunale di Milano, sentenza del 17.2.2021, n. 1408
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