Come è noto l’art. 126 bis C.S. pone a carico del proprietario di un mezzo di trasporto di rivelare, quando richiesto a seguito della notifica di una sanzione amministrativa, ai fini della decurtazione dei punti dalla patente di guida, i dati del conducente del mezzo stesso, e ciò entro 60 giorni dalla notifica del relativo verbale. Tale obbligo, secondo la suddetta norma, viene posto a carico sia della persona fisica che giuridica. A sua volta l’organo di polizia ricevente comunicherà i dati all’anagrafe nazionale ai fini della decurtazione dei punti solo entro 30 giorni dalla definizione della contestazione; una contestazione si intende definita una volta intervenuto il pagamento oppure una volta esperiti tutti i rimedi amministrativi e giurisdizionali oppure spirati i termini per la proposizione di detti rimedi. Ciò posto va confermato che l’omissione dell’obbligo in parola rappresenta una violazione istantanea, e come tale suscettibile di sanzione pecuniaria a causa della mancata collaborazione, prescindendo dalle sorti del connesso precedente verbale (detto verbale presupposto); in sostanza la richiesta formulata da un corpo di polizia appare meritevole di tutela in quanto posta a presidio di un interesse pubblico, e del tutto svincolata, quindi, dalla eventuale presentazione di un ricorso presso i competenti organi relativo al connesso verbale che ha dato origine alla richiesta stessa dei dati, a nulla pertanto rilevando, sempre ad avviso della Corte, l’eventuale accoglimento del ricorso riferito al connesso verbale.
NDR: in senso conforme si veda Cass. Civ. 22881/2010: “In tema di sanzioni amministrative conseguenti a violazione del codice della strada, il termine entro cui il proprietario del veicolo è tenuto-ai sensi dell’articolo 126 bis comma 2 quarto periodo del codice della strada-a comunicare all’organo di polizia che procede i dati relativi al conducente, non decorre dalla definizione del procedimento di opposizione avverso il verbale di accertamento dell’illecito presupposto, ma dalla richiesta rivolta al proprietario dall’organo di polizia, senza che quest’ultimo sia tenuto a soprassedere alla richiesta in attesa della definizione della contestazione dell’illecito; ne consegue che la sanzione di cui all’articolo 180 comma 8 del codice della strada sussiste anche in caso di annullamento del verbale di contestazione dell’infrazione, attesa l’autonomia delle due infrazioni, la seconda delle quali attiene ad un obbligo di collaborazione dell’accertamento degli illeciti stradali“; si veda altresì Cass. Civ. 15542/2015 e 18027/2018.
Tribunale di Roma, sentenza del 15.2.2021, n. 2677
Per accedere ai contenuti, acquista l’accesso alla banca dati per 1 anno