Posto che una volta stabilito che il convenuto sia effettivamente il custode della cosa, occorre verificare se vi sia stata negligenza da parte sua, qualora quanto dedotto non consenta certamente di ricostruire l’effettiva dinamica dell’evento né di escludere che il pedone sia caduto per ragioni diverse dalla presenza della buca/avvallamento sul manto stradale, va affermata l’assenza di responsabilità in capo all’ente convenuto, non essendo dimostrata l’esistenza di un nesso causale tra la presenza della buca/avvallamento e la caduta di cui non è stata in alcun modo dimostrata la paventata pericolosità (nella specie non è possibile dimostrare la presenza di un nesso eziologico fra lo stato dei luoghi ed i danni riportati, né con una condotta negligente da parte dell’ente pubblico convenuto, con la conseguenza che la domanda attorea ex art. 2051 c.c. non può trovare accoglimento).
Tribunale di Roma, sentenza del 12.2.2021, n. 2574
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