Nell’ipotesi in cui sulla medesima contestazione di violazione del codice della strada siano intervenute due statuizioni giudiziali, delle quali una (quella che aveva disposto l’annullamento dell’ordinanza ingiunzione) risulta essere passata in giudicato, il giudice, formatosi, dunque, il giudicato, non può che dichiarare l’improcedibilità per l’ulteriore procedimento, stante l’effetto preclusivo di cui all’art. 2909 c.c. cui fa da pendant l’art. 324 c.p.c.. Pertanto, attesa la coincidenza del tema della decisone, del petitum e delle parti in causa, annullata l’ordinanza di ingiunzione, con statuizione passata in giudicato, non vi è alcuno spazio per ius dicere relativamente al verbale di contestazione.
Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 21.05.2021, n. 14094
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