Nel giudizio civile di risarcimento dei danni e di restituzioni, la sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. costituisce invero un importante elemento di prova per il giudice di merito il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l’imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione, sicchè, pur non potendo configurarsi come sentenza di condanna, presuppone pur sempre una ammissione di colpevolezza ed esonera la controparte dall’onere della prova.
NDR: in senso conforme Cass. S.U. 20/09/2013 n. 21591, Cass. 18/4/2013 n. 9456 e Cass. S.U. 31/7/2006 n. 17289.
Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 10.5.2021, n. 12226
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