Nel caso di investimento di un pedone, perché possa essere affermata la colpa esclusiva di costui per le lesioni subite o per la sua morte, è necessario che il conducente del veicolo investitore si sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di avvistare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido e inatteso e, inoltre, che nessuna infrazione alle norme della circolazione stradale ed a quelle di comune prudenza sia riscontrabile nel comportamento del conducente. Il conducente ha l’obbligo di ispezionare la strada costantemente, mantenere sempre il controllo del veicolo e prevedere tutte le situazioni di pericolo che la comune esperienza comprende (nel caso di specie, la condotta del pedone, sebbene considerata gravemente imprudente – procedendo lo stesso su strada extraurbana e al di fuori della banchina, in orario notturno e con abiti scuri –, non può ritenersi idonea ad interrompere il nesso causale tra la condotta colposa dell’imputato e l’evento morte, dovendosi valutare il comportamento imprudente della vittima come prevedibile ed evitabile da parte dell’imputato).
Cassazione penale, sezione terza, sentenza del 4.5.2021, n. 16851
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