La determinazione del compenso spettante al professionista per l’attività prestata ai fini della liquidazione di un indennizzo assicurativo conseguente a sinistro stradale, non è vincolata dalla quantificazione di tale voce effettuata dall’assicurazione in sede di liquidazione al danneggiato, atteso che la norma di cui al D.L. 23 dicembre 1976, n. 857, art. 3, convertito, con modifiche, dalla L. 26 febbraio 1977, n. 39, e poi modificato dalla L. 5 marzo 2001, n. 57, art. 5, non prevede che tale determinazione abbia efficacia nel rapporto tra danneggiato e professionista, anche in ipotesi di difformità o mancato accordo tra di essi avendo soltanto la funzione di norma di emersione del reddito professionale con finalità eminentemente fiscali.
NDR: in tal senso Cass. n. 20099/2010.
Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 6.5.2021, n. 11859
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