Non è condivisibile la tesi secondo cui l’art. 2054 c.c. introduca una presunzione di concorso di colpa che può essere vinta solo da dimostrazione della condotta efficiente altrui, ossia dalla dimostrazione di non aver potuto evitare il danno, e questa dimostrazione non sarebbe stata fornita dalla controparte. Ciò in quanto la prova contraria va offerta da chi mira a liberarsi del concorso di colpa, per affermare quello esclusivo altrui (ed in questo caso, conseguentemente, avrebbe dovuto essere fornita proprio dal ricorrente, essendo lui a lamentarsi del concorso ed a postulare la esclusiva responsabilità della controparte. Era infatti onere del ricorrente dimostrare che la condotta imprudente della controparte era tale da costituire per lui un inevitabile causa di incidente, essendo emerso che l’antagonista era in colpa, ma essendo anche emerso che una certa condotta colposa era pure del ricorrente, che non aveva rispettato i limiti di velocità; conseguentemente, era onere di quest’ultimo, per vincere la presunzione del concorso, dimostrare che la condotta di controparte era causa efficiente ed esclusiva dell’incidente, e non il contrario).
Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 5.5.2021, n. 11740
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