In materia di accertamento della guida in stato di ebbrezza ai sensi dell’art. 186 C.d.S. e dell’art. 379 del Regolamento del Codice della strada, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l’accertamento strumentale di tale stato (cosiddetto alcooltest) costituisce atto di polizia giudiziaria urgente ed indifferibile cui il difensore può assistere senza diritto di essere previamente avvisato, dovendo la polizia giudiziaria unicamente avvertire la persona sottoposta alle indagini della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia, senza la necessità di attendere l’arrivo del difensore eventualmente nominato per procedere alla effettuazione del test.
Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 7.01.2021, n. 28
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