Il Giudice civile investito della domanda di risarcimento del danno da reato, può utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale definito con sentenza passata in giudicato, fondare la propria decisione su elementi e circostanze già acquisite in quella sede e può riconsiderare autonomamente la fattispecie.
Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 7.5.2021, n. 12164
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