Azione nei confronti del Fondo di Garanzia per le vittime della strada: oneri probatori

Con riguardo al contenuto dell’onere probatorio gravante sull’attore che agisca nei confronti del Fondo di Garanzia, va confermato che l’intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada, al fine di consentire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi di sinistro cagionati da veicolo non identificato, non incide sulla regola generale per cui il danneggiato deve provare il fatto generatore del danno; ne consegue che il danneggiato il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del Fondo di garanzia, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato, deve, in primo luogo, provare le modalità del sinistro e l’attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo e, in secondo luogo, provare anche che tale veicolo è rimasto sconosciuto. Inoltre, in ordine alle modalità con cui l’attore può adempiere all’onere probatorio su di lui gravante, la prova può essere fornita dal danneggiato anche sulla base di mere “tracce ambientali” o di “dichiarazioni orali”, non essendo alla vittima richiesto di mantenere un comportamento di non comune diligenza ovvero di complessa ed onerosa attuazione, avuto riguardo alle sue condizioni psicofisiche e alle circostanze del caso concreto, ma, in tale ottica, al fine di evitare frodi assicurative, viene richiesta anche la verifica delle condizioni psicofisiche del danneggiato e la prova della compatibilità tra le lesioni e la dinamica dell’incidente, senza che risulti tuttavia consentito pervenire a configurare a carico del danneggiato medesimo un obbligo di collaborazione “eccessivo” rispetto alle sue “risorse”, che finisca con il trasformarlo “in un investigatore privato o necessariamente in un querelante”.

NDR: in argomento Cass. 19 settembre 1992 n. 10762, 25 luglio 1995 n. 8086, 1 agosto 2001 n. 10484, 10 giugno 2005 n. 12304, 24 marzo 2016, n. 5892 e 18 novembre 2005 n. 24449.

Tribunale di Lecce, sentenza del 22.1.2021, n. 166

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