Attraversamento fuori dalle strisce e conducente che non tiene la destra: conseguenze

In caso di investimento del pedone, sussiste una responsabilità dello stesso, qualora abbia adottato una condotta imprudente e contraria alle previsioni normative del Codice della Strada, che impongono al pedone di servirsi degli attraversamenti pedonali e, quando questi non esistano, o distino più di cento metri dal punto di attraversamento, di procedere all’attraversamento con l’attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri; si configura altresì una responsabilità concorsuale del conducente, in quanto questi avrebbe avuto modo di avvedersi della presenza del pedone (che nella specie già aveva superato la parte della carreggiata corrispondente all’opposta corsia di marcia) se avesse viaggiato, come impone il Codice della Strada, sulla propria destra (dal che nella specie avrebbe potuto evitare l’investimento) o verso il centro (dal che avrebbe avuto modo di mettere in atto una manovra di emergenza deviando verso destra per evitare l’investimento).

Tribunale di Milano, sentenza del 21.1.2021, n. 381

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