Esito positivo della messa alla prova: la sanzione amministrativa deve essere applicata dal prefetto

Il giudice che pronunci sentenza di intervenuta estinzione del reato ex art. 168-ter, comma 2,  c.p., in relazione all’art. 186, comma 7, C.d.S., per positivo esito della messa alla prova, non può e non deve applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, che verrà poi applicata dal Prefetto competente a seguito di trasmissione degli atti da parte del cancelliere ed in seguito a passaggio in giudicato della sentenza che tale estinzione del reato accerta e dichiara.

Cassazione penale, sezione quarta, sentenza del 7.5.2021, n. 17779

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