La classificazione delle strade segue le modalità disciplinate dal Codice della strada (art. 2 D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e dal Regolamento (art. 2 ss. d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495) con riguardo alle caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali delle medesime. In particolare, perché una strada od un tronco stradale possano qualificarsi strada extraurbana secondaria (tipo C) la legge richiede che si tratti di “strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine” (art. 2, co. 3, D.lgs. 285/92), mentre la classificazione di tipo “F – Strada locale” possiede natura residuale (art. 2 cit.: “strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata ai fini di cui al comma 1” – cioè per la circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali – “non facente parte degli altri tipi di strade”). Le previsioni del D.M. Infrastrutture e Trasporti del 19 aprile 2006, che disciplinano i criteri per la costruzione delle intersezioni stradali in attuazione del Codice della strada, sono adottate sulla base delle classificazioni del Codice stesso (cfr. art. 13, comma 1, D.lgs. n. 285/1992) e, dunque, le presuppongono.
Consiglio di Stato, sezione seconda, sentenza del 4.1.2021, n. 114
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