Il rifiuto del conducente di sottoporsi ad accertamenti sanitari

Si configura il reato di rifiuto di sottoporsi ad accertamenti sanitari correlato alla fattispecie di guida in stato di alterazione per uso di sostanze stupefacenti, di cui all’art. 187, comma 5,C.d.S., nel caso in cui sussista il ragionevole motivo di ritenere che il conducente sia sotto l’effetto delle predette sostanze e gli agenti accertatori abbiano acquisito elementi utili per motivare l’obbligo di sottoporsi ad analisi di laboratorio.

Cassazione penale, sezione quarta,  sentenza  del 12.03.2021, n. 9831

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