Il modulo di constatazione amichevole di sinistro stradale quando è sottoscritto dai conducenti dei veicoli coinvolti e completo in ogni sua parte, compresa la data, genera una presunzione semplice in ordine alle circostanze, modalità e conseguenze dell’incidente (cfr. art. 143 c.d.a.); deve al riguardo ribadirsi che: 1) va respinta qualunque tesi che porti a concludere che si possa pervenire ad un differenziato giudizio di responsabilità, in ordine ai rapporti tra responsabile e danneggiato da un lato, e danneggiato ed assicuratore dall’altro; 2) alla fattispecie in esame è applicabile l’art. 2733, co. 3, c.c. in quanto vengono in considerazione fatti che hanno efficacia e rilevanza comuni per tutte le parti, il cui accertamento pertanto deve effettuarsi in modo unitario; 3) il modulo CA. “a doppia firma”, dunque, genera una presunzione iuris tantum valevole nei confronti dell’assicuratore, il quale potrà superarla fornendo la prova contraria, in concreto ovvero attraverso il ricorso ad altra presunzione; 4) la presunzione sancita dall’art. 143 Cod. Ass., inoltre, potrà essere superata anche in ragione di altre risultanze di causa, quali, ad esempio, una consulenza tecnica d’ufficio, idonea a far ritenere che il fatto non si sia verificato ovvero si sia verificato con modalità diverse da quelle dichiarate dal danneggiato.
NDR: in tal senso Cass. S.U. 10311/06 e Cass. 16376/10.
Tribunale di Roma, sentenza del 8.1.2021, n. 242
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