Revisione della patente: obbligo di motivazione

In merito all’istituto della revisione della patente di guida di cui all’art. 128, comma 1, del Codice della strada va osservato che il provvedimento di revisione è finalizzato alla verifica della permanenza dei requisiti psicofisici e di idoneità tecnica per il possesso della patente di guida ed è adottato allorquando il comportamento del conducente sia stato tale da far sorgere dubbi in ordine al possesso di tali requisiti, con la conseguenza che tale provvedimento, a differenza di quello assunto ai sensi dell’art. 126-bis del d.lgs. n. 285 del 1992, non ha finalità sanzionatorie o punitive e non presuppone l’accertamento di una violazione delle norme sul traffico o di quelle penali o civili, ma è adottato in dipendenza di qualunque episodio che giustifichi un ragionevole dubbio sulla persistenza dell’idoneità psicofisica o tecnica. Ciò premesso, considerata la natura ampiamente discrezionale del provvedimento di revisione della patente di guida, ai fini della valutazione del dubbio sul pieno possesso dei requisiti di idoneità fisica psichica e tecnica che legittima il provvedimento, è necessaria la presenza di una motivazione approfondita al riguardo (nella specie la motivazione dell’impugnato provvedimento è testualmente del seguente tenore: “vista la comunicazione omissis Polstrada omissis dalla quale risulta che omissis perdeva il controllo autovettura urtando con violenza guard-rail sx e poi dx: sanzionata artt. 15-141 c.d.s.; gravi danni. Considerato che il suddetto comportamento di guida fa sorgere dubbi sulla persistenza nella omissis dei requisiti psicofisici di idoneità tecnica prescritti per il possesso della patente di guida”; inoltre, osserva il Consiglio di Stato, la comunicazione a cui il provvedimento fa rinvio si limita a descrivere la dinamica del sinistro. Si può pertanto concludere ritenendo l’impugnato provvedimento privo di una adeguata motivazione, non potendo ritenersi sufficiente a tal fine il mero rinvio alla comunicazione della Polstrada che interveniva sul luogo dell’incidente).

Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza del 4.1.2021, n. 44

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