Posto che la misura della revoca della patente, nei casi previsti dall’art. 120 C.d.S., non ha natura sanzionatoria, né costituisce conseguenza accessoria della violazione di una disposizione in tema di circolazione stradale, ma rappresenta la constatazione dell’insussistenza (sopravvenuta) dei “requisiti morali” prescritti per il conseguimento di quel titolo di abilitazione, dal dato normativo dell’art. 120 cit. si ricava che: i) il rinnovo della patente è possibile e previsto dalla disciplina; ii) la valutazione negativa del requisito morale è ‘a termine’ per così dire (poiché dopo tre anni l’Amministrazione non potrebbe procedere alla revoca, nel caso in cui non sia disposta prima); iii) l’ostatività al nuovo titolo discende da una nuova condanna. Ne discende che l’eventuale riabilitazione può avere semmai effetti ai fini della domanda di rilascio prima del decorso dei tre anni, ma non costituisce – in base alla lettera della norma – condizione ulteriore per il rilascio una volta decorso l’arco temporale previsto (fattispecie in tema di diniego di nulla osta al rilascio della nuova patente di guida in ragione della sussistenza “a carico del richiedente sentenze per i reati di cui all’art. 74 del d.P.R. 309 del 9 ottobre 1990).
Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza del 14.4.2021, n. 3084
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