In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nella procedura di risarcimento diretto di cui all’art. 149 del d.lgs. n. 209 del 2005, promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile, analogamente a quanto previsto dall’art. 144, comma 3, dello stesso decreto, sicché, ove il proprietario del veicolo assicurato non sia stato citato in giudizio, il contraddittorio deve essere integrato ex art. 102 c.p.c. e la relativa omissione, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo, comporta l’annullamento della sentenza ai sensi dell’art. 383, comma 3, c.p.c.
NDR: in tal senso Cass. 7755/2020.
Tribunale di Milano, sentenza del 9.12.2020, n. 8105
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