Violazione del C.d.S.: termine per la comunicazione dei dati relativi al conducente

In tema di sanzioni amministrative conseguenti a violazioni del codice della strada, il termine entro cui il proprietario del veicolo è tenuto ex art. 126-bis, comma II, C.d.S. a comunicare all’organo di polizia che procede i dati relativi al conducente, non decorre dalla definizione del procedimento di opposizione avverso il verbale di accertamento dell’infrazione presupposta ma dalla richiesta rivolta al proprietario dall’autorità di fornire i dati richiesti, trattandosi di un’ipotesi di illecito istantaneo previsto a garanzia dell’interesse pubblicistico relativo alla tempestiva identificazione del responsabile, del tutto autonomo rispetto all’effettiva commissione di un precedente illecito.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 12.04.2021, n. 9569

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