Deve rilevarsi che, in tema di circolazione stradale, l’art. 145 del codice della strada pone un obbligo di massima prudenza in capo ai conducenti al fine di evitare incidenti e tale obbligo si rivolge indistintamente a tutti i conducenti, quindi anche a quello avente “diritto di precedenza”, giacché il diritto di precedenza non esonera questi dall’obbligo di usare la dovuta attenzione nella guida, anche in relazione a pericoli derivanti da eventuali comportamenti illeciti o imprudenti di altri utenti della strada che non si attengano alla norma. Ed infatti, il conducente del veicolo al quale spetti il diritto di precedenza, per andare esente da responsabilità deve, a sua volta, guidare nel rispetto di tutte le regole di prudenza e diligenza, come espressamente previste dagli artt. 140 c.d.s. (ai sensi del quale gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione), 141 c.d.s. (il quale impone di regolare la velocità del veicolo in modo da evitare ogni pericolo per la sicurezza) e 145 c.d.s. (il quale espressamente prescrive che i conducenti, approssimandosi ad una intersezione o intercettando la traiettoria di altro veicolo devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti). Ne consegue che, anche quando nella causazione del sinistro sia stata accertata la responsabilità in capo al soggetto che ha violato la normativa stradale, il giudice non è dispensato dal verificare la condotta di guida del conducente dell’altro veicolo coinvolto, potendo l’eventuale inosservanza delle regole della strada da parte del medesimo comportare l’affermazione di una colpa concorrente.
NDR: in senso conforme alla prima parte della massima Cass. civ. 9528/2012.
Tribunale di Milano, sentenza del 4.12.2020, n. 7971
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