Guida in stato di ebbrezza: la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida

Nel caso di guida in stato d’ebbrezza alcolica di cui all’art. 186, II comma, lett. a),C.d.S., si prevede anche la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da 3 mesi a 6 mesi. Per tale ipotesi di illecito amministrativo non si può applicare l’istituto del lavoro di pubblica utilità di cui al successivo comma 9-bis dello stesso art. 186, in quanto questo istituto si applica soltanto per gli illeciti penali previsti per le ipotesi più gravi di guida con tasso alcolemico superiore allo 0,8 g/l, di cui ai successivi punti del comma 2°, lett. b) e lett. c). Pertanto, la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 186, comma 9-bis, del Codice della Strada nella parte in cui non prevede un istituto o una prestazione che consenta alle persone incorse nella violazione dell’art. 186, comma 2, lettera a), di beneficiare della riduzione alla metà della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida al pari di quanto è previsto  per le ipotesi di cui alle successive lettere b) e c) dello stesso comma.

Corte Costituzionale, sentenza dell’8.04.2021, n. 62

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