In caso di scontro di veicoli il concorso di responsabilità (art. 2054, comma 2, c.c.), ricorre non solo nei casi in cui sia certo l’atto che ha causato il sinistro e sia incerto il grado di colpa attribuibile ai diversi conducenti, ma anche quando non sia possibile accertare il comportamento specifico che ha causato il danno; con la conseguenza che in tutti i casi in cui sia ignoto l’atto generatore del sinistro, causa presunta dell’evento devono ritenersi in eguale misura i comportamenti di entrambi i conducenti coinvolti nello scontro anche se solo uno di essi abbia riportato danni. Detta presunzione può essere superata unicamente dalla duplice prova, posta a carico del danneggiato, che lo scontro è dipeso dal solo comportamento colposo dell’altra parte e che il danneggiato medesimo ha fatto tutto il possibile per evitare il verificarsi dell’evento dannoso.
NDR: in senso conforme Cass. n. 26523/07.
Tribunale di Roma, sentenza del 1.12.2020, n. 17164
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