Scontro tra veicoli: concorso di responsabilità e ambito di applicazione

In caso di scontro di veicoli il concorso di responsabilità (art. 2054, comma 2, c.c.), ricorre non solo nei casi in cui sia certo l’atto che ha causato il sinistro e sia incerto il grado di colpa attribuibile ai diversi conducenti, ma anche quando non sia possibile accertare il comportamento specifico che ha causato il danno; con la conseguenza che in tutti i casi in cui sia ignoto l’atto generatore del sinistro, causa presunta dell’evento devono ritenersi in eguale misura i comportamenti di entrambi i conducenti coinvolti nello scontro anche se solo uno di essi abbia riportato danni. Detta presunzione può essere superata unicamente dalla duplice prova, posta a carico del danneggiato, che lo scontro è dipeso dal solo comportamento colposo dell’altra parte e che il danneggiato medesimo ha fatto tutto il possibile per evitare il verificarsi dell’evento dannoso.

NDR: in senso conforme Cass. n. 26523/07.

Tribunale di Roma, sentenza del 1.12.2020, n. 17164

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