In tema di responsabilità da cose in custodia, ove la res oggetto di custodia abbia avuto un ruolo nella produzione dell’evento – nello specifico, del sinistro –, a tanto deve limitarsi l’allegazione e la prova da parte del danneggiato – nel caso del sinistro, la prova dell’evento dannoso e delle condizioni particolari del manto stradale –. Incombe poi sul custode negare la riferibilità causale dell’evento dannoso alla cosa e, quindi, dare la prova dell’inesistenza del nesso causale oppure della circostanza che il nesso causale sussiste tra l’evento ed il fatto ma quest’ultimo non era prevedibile né evitabile.
Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 26.01.2021, n. 1705
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