L’esimente della buona fede, intesa come errore sulla liceità del fatto (applicabile anche in tema di illecito amministrativo disciplinato dalla citata legge n. 689 del 1981), assume rilievo solo in presenza di elementi positivi idonei ad ingenerare, nell’autore della violazione, il convincimento della liceità del suo operato, purché tale errore sia incolpevole ed inevitabile, siccome determinato da un elemento positivo, idoneo ad indurlo in errore ed estraneo alla sua condotta, non ovviabile con ordinaria diligenza o prudenza (fattispecie in tema di opposizione ex art. 22 l. 689/1981 avverso vari verbali che contestavano tutti la violazione dell’art. 7 comma 14 del codice della strada, nella quale la parte aveva lamentato la illegittimità dei verbali, la cui ragione consisteva nell’avere circolato in corsia riservata ai mezzi pubblici e perché qualificata area C benchè agli accessi fossero esposti segnali indicanti il divieto senza provvedere al pagamento della prescritta tariffa; con l’unico motivo dell’originario ricorso era stato la sussistenza della buona fede del ricorrente il quale, esercente la professione di NCC, non si avvedeva che la autorizzazione della quale godeva era scaduta).
NDR: in argomento si veda Cass. 11012/06 e 9862/06.
Tribunale di Milano, sentenza del 30.11.2020, n. 5794
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