Il terzo trasportato, che si avvalga, ai sensi dell’art. 141 del d. lgs. 7 settembre 2005, n. 209, dell’azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro, deve provare di avere subito un danno a seguito di quest’ultimo ma non anche le concrete modalitĂ dell’incidente allo scopo di individuare la responsabilitĂ dei rispettivi conducenti, trattandosi di accertamento irrilevante ai fini di cui all’art. 141 cit.. Peraltro, l’art. 141 cod. ass. conseguentemente al riferimento al caso fortuito come limite all’obbligo risarcitorio della compagnia assicuratrice del vettore verso il trasportato danneggiato nel sinistro, richiede che il vettore sia almeno corresponsabile del sinistro quale presupposto della condotta risarcitoria del suo assicuratore; una volta accertato l’an della responsabilitĂ del vettore, non occorre accertare quale sia la misura di responsabilitĂ dei conducenti dei veicoli coinvolti, dovendo comunque l’assicuratore del vettore risarcire in toto il trasportato, salva eventuale rivalsa verso l’assicuratore di altro corresponsabile o di altri corresponsabili della causazione del sinistro.
NDR: in tal senso Cass. 30 luglio 2015, n. 16181 e Cass. 13 febbraio 2019, n 4147.
Tribunale di Napoli, sentenza del 27.11.2020, n. 8115
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