Va ribadito il principio secondo cui in tema di sanzioni amministrative accessorie, il proprietario del veicolo che sia stato posto in circolazione da altri prima del rilascio della relativa carta di circolazione (o prima dell’immatricolazione, in relazione alla sentenza n. 371 del 1994 della Corte costituzionale dichiarativa dell’illegittimità costituzionale della L. n. 689 del 1981, art. 21, comma 3, e, dunque, per implicito, dell’art. 93 C.d.S., comma 7), in tanto potrà avvalersi, per evitare la confisca amministrativa del mezzo che sia stato successivamente immatricolato, della disposizione di cui all’art. 213 C.d.S., comma 6, la quale presuppone la sua estraneità alla violazione, in quanto non sia responsabile dell’autonoma violazione di cui all’art. 93 C.d.S., comma 7, secondo inciso, consistente nel non avere impedito, per dolo o per colpa, la circolazione. Quella del proprietario, infatti, non è un’obbligazione solidale (ai sensi dell’art. 196 C.d.S., comma 1) ma un’obbligazione autonoma, collegata all’attività omissiva consistita nel non avere impedito il fatto, la quale realizza una distinta violazione, di cui il proprietario del veicolo (o l’usufruttuario o il locatario con facoltà di acquisto, o l’acquirente con patto di riservato dominio) risponde tutte le volte che la sua omissione cosciente e volontaria sia connotata da dolo o colpa, giusta il principio generale posto dalla L. n. 689 del 1981, art. 3, comma 1.
NDR: in tal senso Cass. n. 9493 del 19/07/2000, n. 18469 del 31/08/2007 e n. 21881 del 14/10/2009.
Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 12.3.2021, n. 7089
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