La revisione della patente di guida è un provvedimento con natura cautelare volto a valutare la persistenza dei requisiti psico-fisici e dell’idoneità tecnica alla guida dei veicoli. Non costituendo una sanzione amministrativa, che si applica a seguito dell’accertamento delle violazioni stradali, può essere disposta tutte le volte in cui sorga un mero dubbio sulla idoneità tecnica alla guida del conducente con la conseguente richiesta di nuovo esame di idoneità. Non è necessario che l’Amministrazione procedente, nel corpo del provvedimento, renda una specifica e puntuale motivazione ma la stessa può essere manifestata anche per relationem, tramite richiamo ad altro atto amministrativo (Nel caso di specie, nella motivazione del provvedimento, l’Ufficio della Motorizzazione Civile ha richiamato la relazione dei Carabinieri che conteneva un’ampia e precisa descrizione della dinamica dell’incidente stradale effettuato a seguito di sorpasso in prossimità di un incrocio segnalato. La gravità della condotta descritta nella relazione dei Carabinieri e richiamata nella motivazione è adeguata a sorreggere la decisione di imporre la revisione dei requisiti di idoneità tecnica).
Consiglio di Stato, sezione quinta, sentenza del 3.03.2021, n. 1807
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