In materia di risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale subita da soggetti estranei al ristretto nucleo familiare (quali i nonni, i nipoti, il genero, o la nuora), sebbene occorra certamente evitare il pericolo di una dilatazione ingiustificata dei soggetti danneggiati secondari, dall’altro non può tuttavia condividersi l’assunto che il dato esterno ed oggettivo della convivenza possa costituire elemento idoneo di discrimine e giustificare dunque l’aprioristica esclusione, nel caso di non sussistenza della convivenza, della possibilità di provare in concreto l’esistenza di rapporti costanti e caratterizzanti da reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto. La convivenza, infatti, costituisce senza alcun dubbio elemento probatorio utile ma non esclusivo per dimostrare l’ampiezza e la profondità del vincolo affettivo che lega tra loro i parenti e per determinare anche il quantum debeatur. Vi sono, tuttavia, ulteriori elementi, idonei a provare la lamentata lesione, i quali possono giustificare meccanismi presuntivi utilizzabili al fine di apprezzare la gravità o l’entità effettiva del danno, attraverso il dato della maggiore o minore prossimità formale del legame parentale (coniuge, convivente, figlio, genitore, sorella, fratello, nipote, ascendente, zio, cugino) secondo una progressione che, se da un lato, trova un limite ragionevole (sul piano presuntivo e salva la prova contraria) nell’ambito delle tradizionali figure parentali nominate, dall’altro non può che rimanere aperta alla libera dimostrazione della qualità di rapporti e legami parentali che, benché di più lontana configurazione formale (o financo di assente configurazione formale: si pensi, a mero titolo di esempio, all’eventuale intenso rapporto affettivo che abbia a consolidarsi nel tempo con i figli del coniuge o del convivente), si qualifichino (ove rigorosamente dimostrati) per la loro consistente e apprezzabile dimensione affettiva e/o esistenziale (nel caso di specie, è stata accolta la richiesta di risarcimento danni da lesione del rapporto parentale patiti da tre nipoti – non conviventi con la vittima – per la morte della zia, investita mentre attraversava la strada).
Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 24 marzo 2021, n. 8218
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