In tema di domanda di risarcimento del danno da fermo tecnico azionato nei confronti della compagnia assicurativa, senza tuttavia citare in giudizio anche il responsabile civile proprietario del veicolo, va affermato che il risarcimento diretto di cui all’art. 149, comma 5, D.lgs. n. 209/05 attiene pur sempre al novero delle azioni dirette (art. 144, cod. assicurazioni) e non pare dubitabile che l’assicurazione del danneggiato assuma in questo tipo di giudizio la veste di mandataria ex lege dell’assicurazione del responsabile civile; assicurazione quest’ultima su cui alla fine graverà, in caso di esito favorevole per il danneggiato del relativo giudizio, l’onere del risarcimento e che potrà poi certamente rivalersi anche nei confronti del responsabile civile. Ne consegue l’affermazione del principio di sussistenza del litisconsorzio necessario con il responsabile civile anche in tema di giudizi ex art. 149 D.lgs. n. 209/05.
NDR: in argomento si veda Cass. n. 21896 del 20.9.2017.
Tribunale di Milano, sentenza del 20.11.2020, n. 7451
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