La non conformità della pista ciclabile può essere fatta valere dal pedone?

L’eventuale mancato adeguamento della pista ciclabile alla normativa di settore non può essere fatto valere da chi sia caduto non già in sella alla propria bicicletta, ma a piedi, atteso che il transito pedonale su detta area deve nella specie ritenersi del tutto precluso. In altre parole l’eventuale non conformità della pista ciclabile si reputa aspetto ininfluente, potendo l’eventuale violazione normativa essere fatta valere solo da chi, come i ciclisti, possa essere ritenuto destinatario della previsione di tutela e non anche da chi abbia fruito del tratto di strada, pur non potendo transitarvi.

Tribunale di Milano, sentenza del 20.11.2020, n. 7484

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