L’eventuale fondo stradale asfaltato, se bagnato, impone al conducente del veicolo ancora maggiore prudenza, atteso che, sulla base della comune esperienza, una siffatta situazione ambientale riduce, sino addirittura ad annullare, la presa sull’asfalto del battistrada della ruota o l’attrito radente dello stesso e che, in tema di incidente stradale, lo stato scivoloso della carreggiata può costituire caso fortuito solo quando si presenti come fatto improvviso ed imprevedibile per il conducente (nella fattispecie, il conducente di un’autovettura è stato riconosciuto colpevole di omicidio colposo stradale, ex art. 589-bis c.p., per aver investito un pedone mentre era intento ad attraversare la strada resa viscida dalla pioggia battente sulla base di un testimone che aveva visto il predetto pedone già a metà della carreggiata nel momento in cui era stato travolto).
Cassazione penale, sezione quarta, sentenza del 12.03.2021, n. 9832
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