In caso di cartelle contestate aventi ad oggetto sanzioni emesse a seguito di violazioni al codice della strada, bisogna aver riguardo al disposto dell’art. 209 di detto codice, secondo cui la prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni da esso previste, è regolata dall’art. 28 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, norma che specifica che il diritto alla riscossione delle multe si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.
Tribunale di Milano, sentenza del 18.11.2020, n. 7389
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