Qualora il veicolo, collocato sulla corsia a destra di una strada con più corsie, ha dapprima proceduto diritto nonostante il semaforo di corsia emettesse la luce rossa, e poi ha svoltato a sinistra, come consentito dal semaforo della (diversa) corsia destinata ad inalveare il traffico in tale direzione, va affermato che la manovra di svolta a sinistra non era consentita, dovendo il conducente osservare le prescrizioni della segnaletica riguardanti la corsia ove era posizionata la sua vettura, mentre è irrilevante che il veicolo abbia svoltato allorquando il semaforo di altra corsia emetteva la luce verde, configurandosi comunque la violazione dell’art. 146 C.d.S., comma 2, e art. 41 C.d.S.. Va, difatti, confermato che la lanterna semaforica di corsia che regola il transito sull’area dell’incrocio è riservata ai veicoli che abbiano seguito la relativa canalizzazione, indicata dalla segnaletica orizzontale. Le altre frecce direzionali del semaforo sono invece destinate ai veicoli che percorrono la restante parte della carreggiata. Il conducente che si trovi nella corsia in favore della quale la luce semaforica è rossa deve attendere sulla linea di arresto, non potendo svoltare solo perchè la freccia direzionale della corsia di svolta, da lui non occupata, sia verde.
NDR: in argomento si veda Cass. 8412/2016.
Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 9.2.2021, n. 3045
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