Va confermato che in tema di ammissione della cedibilità del credito risarcitorio da sinistro stradale e sua azionabilità nei confronti dei soggetti civilmente responsabili, tra cui la compagnia assicuratrice del responsabile, l’avvenuta cessione del credito (così ponendo il cessionario nella stessa condizione del creditore originario) non esonera il cessionario che agisca in sede giudiziale dal dimostrare tutti i presupposti, di fatto e di diritto, che giustifichino l’accoglimento della domanda.
Tribunale di Roma, sentenza del 18.11.2020, n. 16162
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