In tema di passo carraio devono rimanere distinti il profilo della necessità del provvedimento autorizzativo con quello, del tutto diverso, della applicazione dei tributi relativi all’occupazione del suolo pubblico. L’art. 22 c.d.s non conosce questa distinzione, menzionata invece all’art. 44 del Regolamento di attuazione. Così va confermato che ogni tipo di passo carraio necessita di autorizzazione, a pena della commissione dell’illecito di cui all’art. 22 co. 11 c.d.s.; la natura di passo carrabile a raso, invece, rileva soltanto sotto il profilo del predetto tributo, non essendo lo stesso dovuto per l’occupazione di suolo pubblico per fini privati.
NDR: in tal senso Cass. n.16733/2007.
Tribunale di Milano, sentenza del 16.11.2020, n. 7244
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